IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il capo III della legge 13 luglio 1966, n. 615; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1988, n. 240; Visto l'art. 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 97; Vista la direttiva 93/12/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi; Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1994, n. 146; Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) gasolio: qualsiasi prodotto petrolifero del codice NC 27 10 00 69 oppure qualsiasi prodotto petrolifero che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibili o carburanti ai sensi della vigente legislazione e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 C; b) gasolio per autotrazione: il gasolio utilizzato come combustibile per il funzionamento di motori ad accensione spontanea; c) cherosene per aeromobili: petrolio lampante o cherosene utilizzato come combustibile per il funzionamento dei motori degli aeromobili (codice NC 27 10 00 51); d) operatore: chiunque immette gasolio sul mercato italiano.