IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il capo III della legge 13 luglio 1966, n. 615;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno
1988, n. 240;
  Visto l'art. 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 97;
  Vista  la  direttiva  93/12/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni
combustibili liquidi;
  Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1994, n. 146;
  Sentito   il   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato;
  Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
    a) gasolio: qualsiasi prodotto petrolifero del codice NC 27 10 00
69  oppure  qualsiasi  prodotto petrolifero che, per i suoi limiti di
distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi  destinati
ad essere usati come combustibili o carburanti ai sensi della vigente
legislazione  e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di
distillazione, distilla a 350 ›C;
    b)  gasolio  per  autotrazione:  il   gasolio   utilizzato   come
combustibile per il funzionamento di motori ad accensione spontanea;
    c)  cherosene  per  aeromobili:  petrolio  lampante  o  cherosene
utilizzato come combustibile per il funzionamento  dei  motori  degli
aeromobili (codice NC 27 10 00 51);
    d) operatore: chiunque immette gasolio sul mercato italiano.